Badge RE.N.A.P.A. FEPECS
Documento Ufficiale

Statuto FEPECS

Federazione Nazionale Assistenti Personali Automotive – Personal Car Shopper

(ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4)

Art. 1 – Costituzione, natura e denominazione

  1. È costituita l'Associazione professionale di categoria denominata FEPECS – Federazione Nazionale Assistenti Personali Automotive – Personal Car Shopper (di seguito "FEPECS" o "Associazione"), ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
  2. FEPECS è un'associazione libera, autonoma, democratica, senza fini di lucro. È escluso l'esercizio di attività commerciali, salvo quelle strumentali e necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali.
  3. Le regole associative sono disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti attuativi e dal Codice Etico e di Condotta Professionale (allegato), che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 – Sede e durata

  1. La sede legale è stabilita in Roma, presso l'indirizzo deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli associati.
  2. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
  3. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento deliberati dall'Assemblea.

Art. 3 – Definizioni e figura professionale di riferimento

  1. Per Assistente Personale Automotive – Personal Car Shopper (APA-PCS) si intende il professionista che assiste il cliente (privato o impresa) nella definizione del fabbisogno di mobilità e nella costruzione di decisioni consapevoli, supportandolo nelle fasi di scelta, comparazione, negoziazione, acquisizione e gestione documentale/operativa del veicolo e/o della soluzione di mobilità (acquisto, leasing, noleggio, servizi connessi).
  2. L'APA-PCS rappresenta l'evoluzione del venditore/consulente alle vendite: sposta il baricentro dall'atto di vendita al servizio professionale al cliente, misurabile, tracciabile e sottoposto a standard, formazione, vigilanza e responsabilità.
  3. L'attività professionale può essere svolta:
    1. in forma autonoma/libero-professionale;
    2. come dipendente o collaboratore di dealer, concessionarie, agenzie, broker, commercianti e operatori del settore;
    3. in forma mista, nel rispetto delle regole di trasparenza, tutela del cliente e prevenzione dei conflitti d'interesse previste dal Codice Etico.
  4. FEPECS non costituisce ordine o collegio professionale e non istituisce albi; istituisce e gestisce un registro nazionale interno conforme alla Legge 4/2013.

Art. 4 – Scopi e finalità istituzionali

FEPECS persegue le seguenti finalità:

  1. tutelare la dignità professionale degli APA-PCS e promuovere la loro qualificazione;
  2. tutelare il consumatore/cliente e favorire una relazione trasparente tra cliente ed ecosistema automotive;
  3. definire standard, requisiti e percorsi di formazione continua;
  4. rilasciare ai soci, nel rispetto della Legge 4/2013, attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi;
  5. istituire e gestire il Registro Nazionale degli APA-PCS tramite la piattaforma RE.N.A.P.A.;
  6. adottare e mantenere aggiornato il Codice Etico, prevedendo vigilanza e sanzioni;
  7. promuovere attività culturali, editoriali, eventi, osservatori, ricerche, convenzioni e partnership, anche con associazioni dei consumatori.

Art. 5 – RE.N.A.P.A. come infrastruttura del Registro Nazionale

  1. FEPECS realizza e gestisce la piattaforma digitale denominata RE.N.A.P.A. – Registro Nazionale Assistenti Personali Automotive (di seguito "Piattaforma" o "RE.N.A.P.A."), quale infrastruttura ufficiale per:
    1. gestione iscrizioni e stati associativi/professionali;
    2. pubblicazione del Registro degli APA-PCS abilitati e attivi;
    3. gestione percorsi formativi FEPECS Approved, progressi, test, attestati;
    4. gestione della certificazione dei percorsi abilitanti e dei requisiti annuali;
    5. gestione strumenti di trasparenza verso il pubblico (schede professionali, aree territoriali, badge, eventuali recensioni/feedback disciplinati).
  2. La Piattaforma costituisce strumento di tracciabilità e prova documentale interna del rispetto dei requisiti FEPECS; resta fermo che ogni trattamento dati avviene nel rispetto della normativa privacy vigente.

Art. 6 – Principi di tutela e servizio al cliente

  1. FEPECS fonda la propria azione su: tutela del cliente, trasparenza, competenza, formazione continua, responsabilità, correttezza e tracciabilità del servizio.
  2. L'APA-PCS agisce con orientamento al cliente e dovere di informazione, chiarendo per quanto possibile: condizioni economiche, tempi, limiti del servizio, documenti e scelte rilevanti.
  3. FEPECS promuove l'utilizzo di incarichi scritti e documentazione chiara, a tutela sia del cliente sia del professionista.

Art. 7 – Categorie di associati

  1. Possono aderire a FEPECS soggetti che operino o intendano operare nel settore automotive e mobilità e che condividano scopi e Codice Etico.
  2. Gli associati si distinguono in:
    1. Soci Fondatori;
    2. Soci Benemeriti;
    3. Soci Ordinari (Professionisti APA-PCS): persone fisiche che svolgono o intendono svolgere l'attività, autonomi o dipendenti;
    4. Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che sostengono materialmente l'Associazione, senza acquisire lo status di professionista nel Registro.
  3. Regolamenti attuativi possono prevedere ulteriori categorie tecniche (es. "Soci in formazione", "Soci sospesi"), senza incidere sui diritti assembleari previsti dallo Statuto.

Art. 8 – Requisiti di ammissione dei Soci Ordinari (APA-PCS)

  1. Sono requisiti minimi:
    1. essere persona fisica;
    2. possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
    3. adesione formale a Statuto e Codice Etico;
    4. completamento del percorso formativo base FEPECS (es. BYC – Boost Your Career) o percorso riconosciuto;
    5. superamento delle verifiche previste (technical/soft skills) secondo gli standard FEPECS;
    6. dichiarazioni e documentazione previste dai regolamenti, inclusi eventuali requisiti di onorabilità (es. autocertificazioni).
  2. L'APA-PCS dipendente o collaboratore di strutture di vendita è ammesso alle medesime condizioni: la qualifica FEPECS attiene alle competenze e condotta, non alla forma contrattuale.

Art. 9 – Domanda di ammissione e onboarding digitale

  1. La domanda avviene tramite moduli predisposti da FEPECS, anche in modalità digitale mediante RE.N.A.P.A., con accettazione espressa di Statuto e Codice Etico.
  2. L'onboarding in Piattaforma prevede: registrazione, inserimento dati, caricamento documenti richiesti, pagamento quota associativa secondo le modalità deliberate, e presa in carico della domanda.
  3. L'ammissione è deliberata dall'organo competente individuato dai regolamenti (di norma Presidenza/Segreteria con verifica amministrativa; con facoltà di revisione del Consiglio Direttivo).

Art. 10 – Registro Nazionale RE.N.A.P.A.: iscrizione, stati e visibilità pubblica

  1. FEPECS istituisce il Registro Nazionale degli APA-PCS tramite RE.N.A.P.A.
  2. Il Registro pubblico mostra esclusivamente i professionisti in stato attivo/abilitato secondo i requisiti FEPECS, con scheda identificativa e territoriale.
  3. La Piattaforma gestisce in modo tracciabile gli stati dell'iscritto (es. in valutazione, pagato, approvato, sospeso, rifiutato) e l'eventuale perdita temporanea o definitiva della visibilità.
  4. FEPECS attribuisce a ciascun iscritto in Registro un codice identificativo (REN) e, ove previsto, badge digitali e attestazioni, secondo standard approvati.

Art. 11 – Percorsi formativi FEPECS Approved e certificazione

  1. FEPECS, anche tramite il Comitato Tecnico-Scientifico, definisce percorsi formativi, criteri di verifica e standard di aggiornamento continuo.
  2. La Piattaforma RE.N.A.P.A. gestisce il catalogo dei corsi, i moduli didattici, gli strumenti di monitoraggio, i test, gli attestati e i badge.
  3. Sono definiti "percorsi abilitanti/certificanti" quelli contrassegnati formalmente da FEPECS come tali, e che prevedono completamento lezioni, superamento test finale secondo soglia stabilita e assolvimento degli obblighi amministrativi.
  4. La certificazione FEPECS non sostituisce titoli pubblici, ma attesta—nei limiti della Legge 4/2013—la qualità e qualificazione del servizio prestato dall'iscritto.

Art. 12 – Aggiornamento professionale e mantenimento requisiti

  1. Il mantenimento dello status in Registro richiede:
    1. pagamento quota associativa nei termini;
    2. completamento degli obblighi di aggiornamento professionale stabiliti annualmente;
    3. permanenza dei requisiti dichiarati e rispetto del Codice Etico;
    4. eventuale documentazione annuale prevista dai regolamenti (es. autocertificazioni).
  2. L'inadempimento può comportare sospensione o cancellazione dal Registro, secondo procedura disciplinare.

Art. 13 – Diritti degli associati

  1. I Soci Ordinari in regola hanno diritto a: partecipare alla vita associativa, votare in Assemblea, candidarsi agli organi, accedere ai servizi FEPECS, ottenere attestazioni nei limiti dei requisiti.
  2. I Soci Sostenitori partecipano alle attività secondo modalità stabilite, senza diritti automatici di elettorato attivo e passivo se non diversamente deliberato.

Art. 14 – Doveri degli associati

  1. Sono doveri di ogni associato: rispettare Statuto, Codice Etico, regolamenti; pagare le quote; mantenere condotta conforme al decoro professionale e alla tutela del cliente.
  2. L'APA-PCS è tenuto ad aggiornare tempestivamente i propri dati e titoli resi pubblici, ai fini della trasparenza.

Art. 15 – Trasparenza verso il pubblico e strumenti informativi

  1. FEPECS pubblica sul proprio sito e/o in RE.N.A.P.A. le informazioni essenziali previste dalla Legge 4/2013 e dai propri regolamenti: struttura, organi, requisiti, procedure, quote, Registro, modalità reclami e disciplina.
  2. È consentita pubblicità informativa corretta e verificabile su titoli, percorsi, certificazioni e iscrizione a FEPECS, secondo Codice Etico.

Art. 16 – Tutela del cliente: reclami, segnalazioni, vigilanza

  1. FEPECS istituisce un canale formalizzato (anche digitale) per reclami e segnalazioni del pubblico relativi alla condotta dei professionisti iscritti.
  2. Le segnalazioni sono gestite con criteri di riservatezza, contraddittorio e tracciabilità.
  3. FEPECS può adottare procedure di mediazione o indirizzare verso strumenti idonei, fermo il diritto delle parti di agire in sede competente.

Art. 17 – Sanzioni e disciplina

  1. Ogni violazione di Statuto e/o Codice Etico è sanzionabile.
  2. Le sanzioni includono almeno: richiamo, sospensione, espulsione/cancellazione dal Registro, secondo gravità.
  3. La sospensione può comportare perdita temporanea della visibilità nel Registro pubblico e dei benefici associativi.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri e ricorsi

  1. È istituito il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia e decisione sui ricorsi disciplinari.
  2. Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dai regolamenti.

Art. 19 – Organi dell'Associazione

Sono organi di FEPECS:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. il Comitato Tecnico-Scientifico;
  7. eventuali organi territoriali/regionali secondo regolamenti.

Art. 20 – Assemblea: convocazione e deliberazioni

  1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il primo trimestre.
  2. Convocazione con preavviso e ordine del giorno; valide costituzioni e maggioranze come da Statuto e norme vigenti.
  3. Le modifiche statutarie richiedono le maggioranze qualificate previste.

Art. 21 – Consiglio Direttivo: poteri e funzioni

  1. Il Consiglio Direttivo definisce indirizzi strategici, regolamenti attuativi, quote, standard formativi, criteri di iscrizione al Registro e procedure disciplinari.
  2. Delibera su convenzioni, partnership e riconoscimenti di percorsi formativi, nei limiti di compatibilità con i fini associativi.

Art. 22 – Presidente e Segretario

  1. Il Presidente rappresenta legalmente FEPECS e ne cura l'esecuzione delle delibere.
  2. Il Segretario supporta gli adempimenti organizzativi, amministrativi e la corretta tenuta della documentazione, anche digitale.

Art. 23 – Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

  1. È istituito il CTS, nominato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il CTS individua fabbisogni formativi, struttura percorsi didattici, propone standard e verifica efficacia, supporta attività di studio e ricerca.
  3. Il CTS partecipa, secondo procedure, alla definizione dei requisiti abilitanti e dei sistemi di vigilanza formativa.

Art. 24 – Organizzazione territoriale

  1. FEPECS può articolarsi in sedi regionali/territoriali con organi eletti secondo le regole statutarie e regolamentari.
  2. Le cariche territoriali seguono la durata degli organi nazionali, salvo diversa previsione.

Art. 25 – Entrate, patrimonio e gestione economica

  1. Le entrate sono costituite da quote associative, contributi volontari, erogazioni e contributi da terzi compatibili con i fini associativi.
  2. La quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sui canali ufficiali.
  3. È vietata la distribuzione di utili; eventuali avanzi sono reinvestiti nelle attività istituzionali e nei servizi agli associati.

Art. 26 – Incompatibilità, trasparenza e prevenzione dei conflitti

  1. FEPECS disciplina con regolamento le situazioni di incompatibilità e i potenziali conflitti, tenendo conto che l'APA-PCS può operare anche all'interno di strutture commerciali.
  2. L'obiettivo non è proclamare "imparzialità astratta", ma garantire trasparenza operativa e tutela del cliente, chiarendo ruoli, perimetri e condizioni del servizio.

Art. 27 – Trattamento dei dati e strumenti digitali

  1. FEPECS tratta i dati degli associati e degli utenti della Piattaforma nel rispetto della normativa vigente, con informative e consensi ove richiesti.
  2. RE.N.A.P.A. è lo strumento ufficiale per la gestione degli stati associativi e del Registro; eventuali registri o elenchi paralleli sono vietati se non autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Recesso, perdita della qualità di socio e morosità

  1. Il socio può recedere con comunicazione scritta nei termini stabiliti.
  2. La qualità di socio si perde per dimissioni o espulsione.
  3. La morosità comporta provvedimenti fino all'espulsione, secondo regolamento attuativo.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste; sono nominati uno o più liquidatori.
  2. Il patrimonio residuo è devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Norme di rinvio e regolamenti attuativi

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di associazioni e la Legge 4/2013.
  2. Il Consiglio Direttivo approva regolamenti attuativi vincolanti su: RE.N.A.P.A., procedure di ammissione, standard formativi, certificazione, disciplina, reclami, trasparenza e uso del marchio/attestazioni.
Badge RE.N.A.P.A.
Documento Ufficiale
Statuto FEPECS
Conforme a Legge 14 gennaio 2013 n. 4
Consulta il Codice Etico
Documento correlato obbligatorio
⚖️ Disclaimer Obbligatorio ai sensi della Legge 4/2013

RE.N.A.P.A. (Registro Nazionale Assistenti Personali Automotive) è un registro associativo non ordinistico istituito ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate").

L'iscrizione al Registro NON abilita all'esercizio della professione e non ha valore legale abilitante. Le attestazioni rilasciate certificano esclusivamente la conformità a standard associativi interni e NON costituiscono titolo legale.

Il Registro opera a tutela degli utenti e dei consumatori, garantendo trasparenza, informazione corretta e standard di qualità verificabili.